I casi in cui l’operatore socio sanitario può astenersi dall’intervenire

Nonostante la recente regolamentazione della professione degli operatori socio sanitari abbia certamente disciplinato in misura incisiva la professione, sono ancora numerosi gli aspetti che risultano soggetti ad interpretazioni soggettive e privi di una disciplina specifica e dettagliata.

Certamente sono ancora di difficile individuazione le specifiche mansioni che gli OSS possono eseguire, dal momento che non è stato predisposto alcun elenco dettagliato ma il legislatore ha preferito definire in maniera generica la professione, determinando solamente competenze e conoscenze richieste per poterla svolgere.

Ciò comporta notevoli problemi in determinate situazioni dove l’azione richiesta non è inquadrabile in maniera semplice ed intuitiva tra le funzioni dell’Operatore, che quindi si ritrova nel dubbio sul da farsi, per non correre il rischio di travalicare le proprie responsabilità.

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Ricordiamo che a seguito del “Decreto Lorenzin” il profilo professionale degli OSS è stabilito dalle singole regioni, che hanno il potere di determinare e specificare le modalità ed i requisiti per la formazione degli operatori, oltre alle competenze necessarie ed alle conoscenze richieste per poter conseguire la qualifica.

Sempre a livello regionale avviene la determinazione di quelle che sono le attività che gli operatori sono chiamati a svolgere nelle strutture presso le quali sono impiegati.

Va da sè quindi, che seppur su basi e contesti simili, la situazione della Regione Lombardia possa essere differente da quella dell’Emilia Romagna ed a loro volta entrambe siano differenti dalla situazione in Puglia. Il che contribuisce ancor di più ad accentuare la situazione di incertezza generale e fumosità attorno alla professione.

Quali funzioni deve svolgere un OSS ?

L’Operatore Socio Sanitario è genericamente definito come quella figura professionale che è in grado di svolgere attività di cura ed assistenza a persone che versano in condizioni di difficoltà fisiche o psichiche tali da non poter provvedere ai propri bisogni fondamentali.

Ciò che è importante sapere è che dopo la riforma Lorenzin, chiunque voglia intraprendere la carriera di OSS deve obbligatoriamente frequentare dei Corsi di Formazione per diventare Operatore Socio Sanitario, le cui modalità sono definite su base regionale, ma che non possono avere una durata inferiore alle 2000 ore comprensive anche della parte pratica e di tirocinio presso strutture convenzionate.

Quali competenze deve avere un OSS ?

Al termine del periodo formativo, il professionista è quindi in grado di svolgere funzioni inerenti a :

  • Promozione e benessere psicologico del paziente
  • Supporto al contesto relazionale della persona assistita
  • Adattamento al contesto domestico ed ambientale
  • Assistenza alla salute e cura dei bisogni primari
  • Adozione di misure atte al più ampio sostegno dell’assistito

All’interno di queste categorie che possiamo definire generiche, ci sono poi tutta una serie di mansioni ed attività da svolgere in concreto, alcune aventi un taglio più psicologico, come per esempio lo stimolare il paziente verso le relazioni sociali e parentali, ed altre aventi invece un taglio più pratico, come per esempio l’applicazione di medicazioni o la somministrazione di medicinali.

E’ però molto importante sottolineare un aspetto, ovvero che ci sono funzioni che l’operatore è perfettamente in grado di svolgere al termine della sua formazione di base, mentre ve ne sono altre che per la loro delicatezza richiedono una formazione complementare, si pensi ad esempio alla respirazione artificiale o l’uso di strumenti come il defibrillatore.

Per l’esercizio delle prime, l’operatore può agire in autonomia, mentre nel secondo caso, tali attività devono essere svolte sotto la supervisione o secondo le direttive dell’infermiere o di chi per esso.

E’ quindi molto importante accertarsi presso le strutture della regione nella quale si è impegnati o si vuole cercare lavoro di quali siano queste competenze e di come eventualmente colmare le nostre lacune.

Quando un OSS può astenersi dall'intervenire

Che differenza c’è tra OSS e infermieri ?

Spesso, date le funzioni in alcuni casi molto simili, si fa confusione tra Operatori ed Infermieri. In realtà stiamo parlando di due figure differenti, dove l’infermiere è il professionista in possesso di un diploma universitario che funge da abilitazione ed è inoltre iscritto in un apposito albo professionale, quello dei Responsabili all’assistenza infermieristica.

Cambia quindi il percorso formativo tra le due figure, così come cambia la definizione e l’inquadramento delle due professioni, che avviene a livello ministeriale per gli infermieri, mentre a base regionale per gli OSS.

L’infermiere inoltre è definito come professione autonoma, mentre l’Operatore Socio Sanitario va inquadrato come professione di supporto.

Quindi, per farla breve, l’OSS agisce sotto le direttive impartite dall’infermiere e non può procedere di propria iniziativa. Questo si riflette dal punto di vista delle rispettive responsabilità : l’infermiere infatti è il responsabile di una errata pianificazione degli interventi, mentre l’OSS risponde “solamente” per l’errata esecuzione.

Ci sono casi in cui l’OSS può rifiutarsi di intervenire ?

Per quanto visto fin qui, si è capito che sussiste un rapporto di stretta collaborazione tra operatori ed infermieri, ma che sul piano della responsabilità e delle competenze, le due figure agiscono su livelli diversi.

Visto però che l’OSS agisce sotto le direttive dell’infermiere, ci si pone la domanda riguardo a cosa debba fare un’operatore cui venga richiesto di eseguire un’operazione che non è specificamente compresa in quelle stabilite a livello regionale, sia nel caso in cui lo stesso abbia comunque le necessarie competenze, sia nel caso in cui il soggetto non le abbia ? E’ legittimo il rifiuto all’intervento dal parte dell’OSS ?

La risposta a tale domanda presuppone nel caso concreto una verifica delle competenze dell’operatore : se l’intervento richiesto rientra tra le mansioni che sono state effettivamente apprese durante il corso di formazione oppure tra le attività da svolgersi sotto la supervisione di personale qualificato, che ovviamente deve essere presente al momento dell’esecuzione, allora il rifiuto è da considerarsi illegittimo.

Se, al contrario, l’intervento richiesto non rientra tra le competenze acquisite durante il percorso formativo, oppure, nonostante trattasi di attività che richiede il supporto di altro personale l’operatore viene lasciato in completa autonomia di azione, ecco che il professionista privo delle abilità necessarie può opporre il proprio rifiuto.

Il rifiuto in questi casi non è da considerarsi come un atto di svogliatezza o superficialità, ma al contrario come decisione che l’operatore prende anzitutto a tutela di se stesso per non eseguire un intervento in maniera errata ed incorrere quindi nella relativa responsabilità, ed anche come decisione che protegge il diritto del paziente ad un’assistenza il più professionale possibile.

Molto probabilmente, se un giorno si riuscirà ad arrivare ad una più precisa determinazione delle funzioni degli OSS, magari a mezzo di un vero e proprio mansionario, questi problemi troveranno automaticamente soluzione.

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2 thoughts on “I casi in cui l’operatore socio sanitario può astenersi dall’intervenire

  1. Mio padre è stato dimesso dall’ospedale dopo un’operazione allo stomaco, premetto che è un allegato e ha un servizio di assistenza dove ci andavano già prima delle oss di una coop, adesso da quando è tornato a casa la coop si è rifiutata di darle assistenza. Chiedo se è possibile che le oss si rifiutano di darle assistenza. Grazie.

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